GIUDICE
UNICO DI PRIMO GRADO
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
II
Giudice del Lavoro ha pronunziato la seguente
nella
causa lavoro iscritta al n. 725 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Sent. N.
48/2001 Cont. N. 725/1999 Cron. N. 4077 OGGETTO Ricorso ex art. 414 cpc
dell’anno 1999 e vertente
TRA
…
(omissis) … rappresentati e difesi per mandate in calce al ricorso introduttivo
dagli Awocati F. Volpe e G. Olivier domiciliati in Belluno Via Cipro, 13
ULSS
N. I DI BELLUNO in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa par
mandate a margine della memoria difensiva dagli aw. A. Fabbri e S. Corradin con
domicilio eletto presso il Servizio Affari Generali e Legali dell’ ULSS n. 1 di
Belluno in Via Feltre, 57
OGGETTO
DELLA CAUSA: Ricorso ex art. 414 cpc Causa decisa all’udienza del 26.04.2001
sulle seguenti conclusioni delle parti: I Ricorrenti: nel merito - accertarsi e
dichiararsi integralmente in capo al datore di lavoro 1’onere derivante
dall’introduzione dell’IRAP; conseguentemente dichiararsi rillegittimita di ogni trattenuta stipendiale operata
dairAmministrazione a carico dei lavoratori per detto titolo ed ordinarsi la
restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo, fino alia data
deU’emananda sentenza. Con vittoria di spese ed onorari. La resistente: nel
merito, respingersi il ricorso perche infondato in fatto e in diritto; con vittoria
di spese.
Con ricorso depositato il 23.12.1999 … (omissis) …
adivano questo Giudice del Lavoro, chiedendo la declaratoria di illegittimita
della trattenuta stipendiale effettuata dall’ULSS n. 1 di Belluno sulla quota
di tariffa spettante ai dipendenti … (omissis) … in relazione all’esercizio di
attivita professionale “intramoenia” per una somma corrispondente all’importo
dell’IRAP, pagata dalla stessa ULSS in relazione alia predetta attivita,
concludendo come in ricorso.
L’ULSS resistente,
costituitasi ritualmente in giudizio,
contestava le deduzioni awersarie, concludendo come in memoria
difensiva. Dopo discussione orale,
la causa veniva decisa come
da separato dispositive letto
all’udienza del 26.4.2001.
II
ricorso merita accoglimento. I fatti non sono contestati.
I riscorrenti… (omissis) …, dipendenti dalla ULSS
resistente, sono medici esercenti attivita professionale “intramoenia”.
Con nota del 9.6.1999 prot. n. 19035, a firma del
direttore generale, la ULSS resistente, dopo aver precisato che “devono
considerarsi ‘redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente’ i compensi per
attivita libero-professionale intramuraria del personale dipendente del
Servizio Sanitario Nazionale, sul presupposto che l’IRAP rappresenta un “costo
aggiuntivo per rAmministrazione”, in attesa della nuova regolamentazione della
disciplina dll’ ’attivita libero professionale, ha comunicato di aver
provveduto “a ‘stornare’ dalla quota di tariffa spettante al dirigente una
somma equivalente all’ importo dell’ imposta”, specificando che “tale somma, di
fatto, e andata ad incrementare la quota spettante all’Amministrazione per la
copertura dei costi” (doc. 1 ricorrenti). Gli importi trattenuti a tale titolo
sono indicati nella colonna 8 del prospetto allegato alia predetta lettera
(doc. 2 ricorrenti).
Si tratta di stabilire se la trattenuta dell’IRAP
operata unilateralmente dall’ULSS n. 1 sul compenso spettante ai medici
ricorrenti per l’attivita professionale svolta “intra moenia” sia legittima (come
sostiene la ULSS resistente) oppure no (come sostengono i ricorrenti).
A sostegno del proprio assunto i ricorrenti portano
le seguenti argomentazioni: equiparazione ai fini fiscali dell’attivita libero
professionale intramuraria al rapporto di lavoro dipendente da parte dell’art.
I co. VII L. 662/96; individuazione nell’ULSS del soggetto passive dell’imposta
IRAP; non assimilabilita dell’IRAP ad un costo di esercizio. L’ULSS resistente,
al contrario, sostiene l’assimilabilita dell’attivita professionale
intramuraria all’attivita libero-professionale in senso proprio,
l’instaurazione di un rapporto diretto medico-paziente nell’esercizio
dell’attivita professionale intramuraria, rispetto al quale la ULSS e soggetto
terzo; invoca inoltre l’obbligo di pareggio di bilancio e la previsione di
legge secondo la quale, le tariffe delle prestazioni libero-professionali
intramurarie sono a totale carico dei richiedenti.
Preliminarmente va osservato che, in materia, come
affermato e documentato dai ricorrenti, non vi e accordo tra le ULSS del
Veneto, ne e stata emanata alcuna direttiva dagli organi preposti.
Del resto la stessa introduzione dell’IRAP (imposta
regionale sulle attivita produttive) e la correlativa soppressione di altre
imposte precedentemente previste (contributi S.S.N., imposta locale sui
redditi, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tassa per partita I.V.A.,
I.C.I.A.P., tasse di concessione comunale), e dato piuttosto recente (dl.vo 446
del 15.12.1997 - e successive modificazioni - emanato in attuazione della
delega contenuta nell’art. 3 della L. 662/96).
Innanzitutto deve essere individuate il soggetto
passive della nuova imposta. Nella fattispecie in esame e indubbio che il
soggetto passive dell’imposta vada individuate nell’ULSS e non nei singoli
medici dipendenti esercenti attivita libero professionale intramuraria.
Depongono in tal senso sia la natura dell’imposta,
che, per definizione, e volta a colpire le attivita produttive (e indiscutibile
che, nel caso in esame, sia qualificabile come attivita produttiva solo quella
posta in essere dalla ULSS), sia la previsione normativa dell’art, 1 co. VII
della L. 662/96 (che all’art. 3 contiene la delega per 1’istituzione
dell’IRAP), secondo la quale “per il personale indicate ai commi 5 e 6 l’attivita
libero professionale intramuraria e assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di
lavoro dipendente”; la predetta assimilazione, ai fini fiscali, dall’attivita
libero professionale intramuraria al rapporto di lavoro dipendente e poi
ribadita dall’art. 10 del D.M. del Ministero della Sanita del 21.2.1997.
La predetta assimilazione ai fini fiscali, da cui
discende che i proventi dell’attivita libero professionale intramuraria sono
equiparati al reddito di lavoro dipendente, comporta due conseguenze: da un
lato, i predetti compensi concorrono a determinare l’imponibile per il calcolo
dell’IRAP e, dall’altro, i percettori di tali redditi non sono soggetti passivi
dell’imposta stessa.
A tale proposito va osservato che è la stessa
resistente, nella lettera inviata al dott. … (omissis) … datata 9.6.1999, a
precisare quanto segue: “la circolare del Ministero delle Finanze 25.3.1999 n.
69/E ha definitivamente chiarito che devono considerarsi ‘redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente’ i compensi per attivita libero-professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale” (doc. I
ricorrenti).
Chiarito cio, deve essere affrontata l’ulteriore
questione concernente la legittimita della “traslazione” sui medici dell’onere
derivante alia ULSS a seguito dell’istituzione della predetta imposta.
Come gia evidenziato, l’ULSS, sul presupposto che il
versamento dell’IRAP rappresenti un costo per l’ Amministrazione e in virtù
della considerazione che, per espressa previsione normativa, l’attivita libero
professionale intramuraria non deve comportare alcun onere per l’
Amministrazione, in attesa di una nuova regolamentazione della materia, ha
operato unilateralmente sui compensi spettanti ai medici in relazione
all’attivita professionale intramuraria la trattenuta della quota
corrispondente all’imposta che ha dovuto sostenere in relazione alle predette
prestazioni.
Ad avviso del giudicante, la predetta trattenuta e
illegittima. L’attivita libero-professionale intramuraria non puo infatti essere
assimilata all’attivita libero professionale in senso proprio neppure nel caso
in cui venga temporaneamente esercitata in spazi reperiti all’esterno
dell’azienda in strutture non accreditate per carenza di idonee strutture
all’interno dell’azienda stessa.
A tale proposito va rilevato che, a differenza di
quanto awiene nell’attivita libero-professionale in senso proprio, sia
l’organizzazione dell’attivita che la determinazione delle tariffe spettano
all’ULSS e non al singolo medico.
Non trova quindi alcuna giustificazione nè nel
richiamato obbligo di pareggio del bilancio ne nelle previsioni normative
disciplinanti l’attivita professionale intramuraria il comportamento dell’ULSS,
che, in via del tutto unilaterale, ha, nella sostanza, posto integralmente a
carico dei sanitari l’onere economico derivante dall’introduzione dell’IRAP.
Va infatti considerate che la determinazione della
quota di compenso spettante al medico che esercita attivita
libero-professionale intramuraria e stabilita in apposito Regolamento
aziendale, aggiornato sentite le organizzazioni sindacali dei medici, le quali,
di massima, concordano con rAmministrazione la percentuale di spettanza dei
medici sulle somme introitate da quest’ultima in relazione all’attivita
professionale intramuraria.
Nella fattispecie in esame, 1’ULSS ha, nella
sostanza, “disapplicato” il predetto regolamento, prevedendo una diversa
ripartizione tra medici e Amministrazione delle percentuali di loro competenza.
Cio ha comportato, da un lato, l’ effettuazione di una
trattenuta sulla quota di compenso di spettanza dei medici in violazione del
predetto Regolamento, dall’altro, una lesione delle prerogative delle OO.SS.
dei medici.
Va quindi affermata I’illegittimita delle trattenute
stipendiali operate dalla ULSS resistente sui compensi spettanti ai ricorrenti
… (omissis) … per l’attivita libero-professionale intramuraria dagli stessi
espletata, con conseguente condanna dell’ULSS resistente, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, alia restituzione delle somme indebitamente
trattenute a tale titolo sui compensi maturati dai predetti ricorrenti fino ad
oggi.
Per completezza, va comunque considerate che la
normativa vigente in materia non sembra escludere la possibilita di una
ripartizione tra Amministrazione e medici dell’onere derivante
dall’introduzione dell’IRAP, purche la stessa venga concordata con le OO.SS. di
categoria e recepita nel Regolamento aziendale.
Va infatti rilevato che, al di la della
equiparazione stabilita dalla legge ai fini fiscal! tra attivita
libero-professionale intramuraria e lavoro dipendente, per sua natura, la prima
non appare completamente assimilabile all’attivita prestata in regime di
lavoro subordinato, rappresentando una sorta di
“tertium genus” intermedio tra
le due predette attivita.
Ne puo essere ragionevolmente contestato che gli
oneri derivanti dall’introduzione
dell’IRAP rappresentino un costo per 1’Azienda Sanitaria.
L’ULSS
resistente va pertanto condannata alia restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre ad interessi
legali dalla data
di effettuazione della trattenuta al saldo.
La
particolarita e la novita delle questioni trattate giustifica l ’integrale
compensazione tra le parti delle spese di lite.
La
sentenza è prowisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 431 c.p.c.
II
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza
disattesa in accoglimento del ricorso, dichiara rillegittimita delle trattenute
stipendiali operate dall’ULSS resistente a carico dei ricorrenti … (omissis) …
a titolo di IRAP (“somma
equivalente all’importo
dell’imposta”) ed ordina all’ULSS resistente la restituzione delle somme
trattenute a tale titolo ai medesimi ricorrenti fino alla data odierna, oltre
ad interessi legali.
Spese
di lite compensate.
Sentenza
prowisoriamente esecutiva. Belluno, 26.4.2001
II
Cancelliere II Giudice del Lavoro
(A.
Cuscire) dott.ssa Michela Rizzi
Depositata
in Cancelleria oggi 21/09/01
II
Cancelliere (A. Cuscire)