(Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità)

TRIBUNALE DI BELLUNO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

II Giudice del Lavoro ha pronunziato la seguente

SENTENZA

 

nella causa lavoro iscritta al n. 725 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Sent. N. 48/2001 Cont. N. 725/1999 Cron. N. 4077 OGGETTO Ricorso ex art. 414 cpc dell’anno 1999 e vertente

TRA

 

… (omissis) … rappresentati e difesi per mandate in calce al ricorso introduttivo dagli Awocati F. Volpe e G. Olivier domiciliati in Belluno Via Cipro, 13

RICORRENTI CONTRO

 

ULSS N. I DI BELLUNO in persona del Direttore Generale rappresentata e difesa par mandate a margine della memoria difensiva dagli aw. A. Fabbri e S. Corradin con domicilio eletto presso il Servizio Affari Generali e Legali dell’ ULSS n. 1 di Belluno in Via Feltre, 57

RESISTENTE

 

OGGETTO DELLA CAUSA: Ricorso ex art. 414 cpc Causa decisa all’udienza del 26.04.2001 sulle seguenti conclusioni delle parti: I Ricorrenti: nel merito - accertarsi e dichiararsi integralmente in capo al datore di lavoro 1’onere derivante dall’introduzione dell’IRAP; conseguentemente dichiararsi    rillegittimita    di    ogni    trattenuta    stipendiale    operata dairAmministrazione a carico dei lavoratori per detto titolo ed ordinarsi la restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo, fino alia data deU’emananda sentenza. Con vittoria di spese ed onorari. La resistente: nel merito, respingersi il ricorso perche infondato in fatto e in diritto; con vittoria di spese.

 

 

 

 

 

FATTO E DIRITTO

 

Con ricorso depositato il 23.12.1999 … (omissis) … adivano questo Giudice del Lavoro, chiedendo la declaratoria di illegittimita della trattenuta stipendiale effettuata dall’ULSS n. 1 di Belluno sulla quota di tariffa spettante ai dipendenti … (omissis) … in relazione all’esercizio di attivita professionale “intramoenia” per una somma corrispondente all’importo dell’IRAP, pagata dalla stessa ULSS in relazione alia predetta attivita, concludendo come in ricorso.

L’ULSS resistente,  costituitasi ritualmente in giudizio,  contestava le deduzioni awersarie, concludendo come in memoria difensiva. Dopo  discussione  orale,  la causa veniva decisa come  da  separato dispositive letto all’udienza del 26.4.2001.

II ricorso merita accoglimento. I fatti non sono contestati.

I riscorrenti… (omissis) …, dipendenti dalla ULSS resistente, sono medici esercenti attivita professionale “intramoenia”.

Con nota del 9.6.1999 prot. n. 19035, a firma del direttore generale, la ULSS resistente, dopo aver precisato che “devono considerarsi ‘redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente’ i compensi per attivita libero-professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, sul presupposto che l’IRAP rappresenta un “costo aggiuntivo per rAmministrazione”, in attesa della nuova regolamentazione della disciplina dll’ ’attivita libero professionale, ha comunicato di aver provveduto “a ‘stornare’ dalla quota di tariffa spettante al dirigente una somma equivalente all’ importo dell’ imposta”, specificando che “tale somma, di fatto, e andata ad incrementare la quota spettante all’Amministrazione per la copertura dei costi” (doc. 1 ricorrenti). Gli importi trattenuti a tale titolo sono indicati nella colonna 8 del prospetto allegato alia predetta lettera (doc. 2 ricorrenti).

Si tratta di stabilire se la trattenuta dell’IRAP operata unilateralmente dall’ULSS n. 1 sul compenso spettante ai medici ricorrenti per l’attivita professionale svolta “intra moenia” sia legittima (come sostiene la ULSS resistente) oppure no (come sostengono i ricorrenti).

A sostegno del proprio assunto i ricorrenti portano le seguenti argomentazioni: equiparazione ai fini fiscali dell’attivita libero professionale intramuraria al rapporto di lavoro dipendente da parte dell’art. I co. VII L. 662/96; individuazione nell’ULSS del soggetto passive dell’imposta IRAP; non assimilabilita dell’IRAP ad un costo di esercizio. L’ULSS resistente, al contrario, sostiene l’assimilabilita dell’attivita professionale intramuraria all’attivita libero-professionale in senso proprio, l’instaurazione di un rapporto diretto medico-paziente nell’esercizio dell’attivita professionale intramuraria, rispetto al quale la ULSS e soggetto terzo; invoca inoltre l’obbligo di pareggio di bilancio e la previsione di legge secondo la quale, le tariffe delle prestazioni libero-professionali intramurarie sono a totale carico dei richiedenti.

Preliminarmente va osservato che, in materia, come affermato e documentato dai ricorrenti, non vi e accordo tra le ULSS del Veneto, ne e stata emanata alcuna direttiva dagli organi preposti.

Del resto la stessa introduzione dell’IRAP (imposta regionale sulle attivita produttive) e la correlativa soppressione di altre imposte precedentemente previste (contributi S.S.N., imposta locale sui redditi, imposta sul patrimonio netto delle imprese, tassa per partita I.V.A., I.C.I.A.P., tasse di concessione comunale), e dato piuttosto recente (dl.vo 446 del 15.12.1997 - e successive modificazioni - emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della L. 662/96).

Innanzitutto deve essere individuate il soggetto passive della nuova imposta. Nella fattispecie in esame e indubbio che il soggetto passive dell’imposta vada individuate nell’ULSS e non nei singoli medici dipendenti esercenti attivita libero professionale intramuraria.

Depongono in tal senso sia la natura dell’imposta, che, per definizione, e volta a colpire le attivita produttive (e indiscutibile che, nel caso in esame, sia qualificabile come attivita produttiva solo quella posta in essere dalla ULSS), sia la previsione normativa dell’art, 1 co. VII della L. 662/96 (che all’art. 3 contiene la delega per 1’istituzione dell’IRAP), secondo la quale “per il personale indicate ai commi 5 e 6 l’attivita libero professionale intramuraria e assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente”; la predetta assimilazione, ai fini fiscali, dall’attivita libero professionale intramuraria al rapporto di lavoro dipendente e poi ribadita dall’art. 10 del D.M. del Ministero della Sanita del 21.2.1997.

La predetta assimilazione ai fini fiscali, da cui discende che i proventi dell’attivita libero professionale intramuraria sono equiparati al reddito di lavoro dipendente, comporta due conseguenze: da un lato, i predetti compensi concorrono a determinare l’imponibile per il calcolo dell’IRAP e, dall’altro, i percettori di tali redditi non sono soggetti passivi dell’imposta stessa.

A tale proposito va osservato che è la stessa resistente, nella lettera inviata al dott. … (omissis) … datata 9.6.1999, a precisare quanto segue: “la circolare del Ministero delle Finanze 25.3.1999 n. 69/E ha definitivamente chiarito che devono considerarsi ‘redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente’ i compensi per attivita libero-professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale” (doc. I ricorrenti).

Chiarito cio, deve essere affrontata l’ulteriore questione concernente la legittimita della “traslazione” sui medici dell’onere derivante alia ULSS a seguito dell’istituzione della predetta imposta.

Come gia evidenziato, l’ULSS, sul presupposto che il versamento dell’IRAP rappresenti un costo per l’ Amministrazione e in virtù della considerazione che, per espressa previsione normativa, l’attivita libero professionale intramuraria non deve comportare alcun onere per l’ Amministrazione, in attesa di una nuova regolamentazione della materia, ha operato unilateralmente sui compensi spettanti ai medici in relazione all’attivita professionale intramuraria la trattenuta della quota corrispondente all’imposta che ha dovuto sostenere in relazione alle predette prestazioni.

Ad avviso del giudicante, la predetta trattenuta e illegittima. L’attivita libero-professionale intramuraria non puo infatti essere assimilata all’attivita libero professionale in senso proprio neppure nel caso in cui venga temporaneamente esercitata in spazi reperiti all’esterno dell’azienda in strutture non accreditate per carenza di idonee strutture all’interno dell’azienda stessa.

A tale proposito va rilevato che, a differenza di quanto awiene nell’attivita libero-professionale in senso proprio, sia l’organizzazione dell’attivita che la determinazione delle tariffe spettano all’ULSS e non al singolo medico.

Non trova quindi alcuna giustificazione nè nel richiamato obbligo di pareggio del bilancio ne nelle previsioni normative disciplinanti l’attivita professionale intramuraria il comportamento dell’ULSS, che, in via del tutto unilaterale, ha, nella sostanza, posto integralmente a carico dei sanitari l’onere economico derivante dall’introduzione dell’IRAP.

Va infatti considerate che la determinazione della quota di compenso spettante al medico che esercita attivita libero-professionale intramuraria e stabilita in apposito Regolamento aziendale, aggiornato sentite le organizzazioni sindacali dei medici, le quali, di massima, concordano con rAmministrazione la percentuale di spettanza dei medici sulle somme introitate da quest’ultima in relazione all’attivita professionale intramuraria.

Nella fattispecie in esame, 1’ULSS ha, nella sostanza, “disapplicato” il predetto regolamento, prevedendo una diversa ripartizione tra medici e Amministrazione delle percentuali di loro competenza.

Cio ha comportato, da un lato, l’ effettuazione di una trattenuta sulla quota di compenso di spettanza dei medici in violazione del predetto Regolamento, dall’altro, una lesione delle prerogative delle OO.SS. dei medici.

Va quindi affermata I’illegittimita delle trattenute stipendiali operate dalla ULSS resistente sui compensi spettanti ai ricorrenti … (omissis) … per l’attivita libero-professionale intramuraria dagli stessi espletata, con conseguente condanna dell’ULSS resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alia restituzione delle somme indebitamente trattenute a tale titolo sui compensi maturati dai predetti ricorrenti fino ad oggi.

Per completezza, va comunque considerate che la normativa vigente in materia non sembra escludere la possibilita di una ripartizione tra Amministrazione e medici dell’onere derivante dall’introduzione dell’IRAP, purche la stessa venga concordata con le OO.SS. di categoria e recepita nel Regolamento aziendale.

Va infatti rilevato che, al di la della equiparazione stabilita dalla legge ai fini fiscal! tra attivita libero-professionale intramuraria e lavoro dipendente, per sua natura, la prima non appare completamente assimilabile all’attivita prestata in regime di lavoro   subordinato,   rappresentando   una   sorta   di   “tertium   genus” intermedio tra le due predette attivita.

Ne puo essere ragionevolmente contestato che gli oneri derivanti dall’introduzione    dell’IRAP rappresentino un costo per 1’Azienda Sanitaria.

L’ULSS resistente va pertanto condannata alia restituzione delle somme illegittimamente   trattenute,   oltre   ad   interessi   legali   dalla   data   di effettuazione della trattenuta al saldo.

La particolarita e la novita delle questioni trattate giustifica l ’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

La sentenza è prowisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 431 c.p.c.

PQM

 

II Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa in accoglimento del ricorso, dichiara rillegittimita delle trattenute stipendiali operate dall’ULSS resistente a carico dei ricorrenti … (omissis) … a   titolo   di   IRAP   (“somma   equivalente   all’importo dell’imposta”) ed ordina all’ULSS resistente la restituzione delle somme trattenute a tale titolo ai medesimi ricorrenti fino alla data odierna, oltre ad interessi legali.

 

Spese di lite compensate.

 

Sentenza prowisoriamente esecutiva. Belluno, 26.4.2001

 

II Cancelliere                                                                                     II Giudice del Lavoro

(A. Cuscire)                                                                                       dott.ssa Michela Rizzi

 

Depositata in Cancelleria oggi 21/09/01

II Cancelliere (A. Cuscire)